{"id":3143,"date":"2021-10-21T17:35:17","date_gmt":"2021-10-21T15:35:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cimop.it\/?p=3143"},"modified":"2021-10-21T17:35:18","modified_gmt":"2021-10-21T15:35:18","slug":"contratto-collettivo-nella-sanita-privata-lintervento-dellavv-berruti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cimop.it\/?p=3143","title":{"rendered":"Contratto collettivo nella sanit\u00e0 privata, l&#8217;intervento dell&#8217;avv. Berruti"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pubblichiamo l&#8217;intervento dell&#8217;avv. Mario <strong>Berruti,<\/strong> consulente legale della Cimop, in occasione del seminario \u201cIl nuovo contratto nelle strutture sanitarie private: prospettive per sindacati e aziende\u201d, organizzato a Roma dalla Cimop il 25 settembre scorso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il lavoro straordinario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Domanda:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il passaggio alla qualifica di Dirigente, \u00e8 cambiato qualcosa in tema di retribuzione di lavoro straordinario? Il contratto collettivo regolamenta la materia, ma vorrei avere chiarimenti, perch\u00e9 so che i dirigenti non hanno diritto allo straordinario retribuito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Risposta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tema \u00e8 indubbiamente interessante: i dirigenti hanno diritto al compenso per lavoro straordinario?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 noto, infatti, che il personale direttivo non \u00e8 sottoposto ai limiti di legge relativi all\u2019orario di lavoro, stabiliti per le altre categorie di lavoratori, in ragione dell\u2019elevato grado di autonomia nella gestione della propria attivit\u00e0 lavorativa, anche in relazione ai tempi della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra l\u2019altro l\u2019articolo 1 del Regio Decreto Legge. 692 del 1923 (tuttora in vigore), e l\u2019articolo 17 del Decreto Legislativo 66 del 2003 hanno escluso il dirigente dalla disciplina legale delle limitazioni dell\u2019orario di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cos\u00ec, tale personale non ha di norma diritto, in caso di prestazione di lavoro straordinario, al relativo compenso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sicch\u00e9 non vi \u00e8 un rigido controllo sul dirigente sulle ore effettivamente dal medesimo lavorate: pu\u00f2 essere che il dirigente lavori un giorno di pi\u00f9, e un altro di meno: ci\u00f2 che conta \u00e8 che eserciti i suoi compiti dirigenziali con soddisfazione per il datore di lavoro: l\u2019importante \u00e8 che diriga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale principio incontra, per\u00f2, due eccezioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima eccezione. La Corte di Cassazione ha affermato che vige s\u00ec il principio secondo cui il dirigente non ha diritto ad alcun compenso per il lavoro extra che compie, ma tale principio non pu\u00f2 essere assoluto, perch\u00e9 la prestazione, appunto extra, non deve eccedere i limiti della ragionevolezza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ora, sulla esatta definizione, o meglio \u201cquantificazione\u201d di questo limite, la Corte dichiara che \u00e8 rimessa alla discrezionalit\u00e0 del singolo giudice, e quindi il diritto o meno dipende dal giudice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte, tuttavia, ha espresso un altro concetto, o meglio strumento di misurazione del limite. Ha infatti affermato che, perch\u00e9 possa ritenersi superato il limite di ragionevolezza, il carattere particolarmente gravoso e usurante non deve essere inteso nel senso che l&#8217;attivit\u00e0 prestata dal lavoratore debba essere tale da portare, prima o poi, alla rovina psico-fisica del lavoratore stesso, \u00e8 sufficiente che essa sia complessivamente pi\u00f9 gravosa rispetto a quella normalmente prestata dal personale direttivo dell\u2019azienda&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seconda eccezione. La Corte di Cassazione ha affermato, poi, che anche il dirigente ha diritto ad un compenso quando il contratto collettivo o la prassi aziendale o il contratto individuale fissano un orario normale di lavoro. Se il dirigente supera tale orario ha diritto ad un compenso maggiorato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di conseguenza la protrazione continuativa e quotidiana rispetto al normale orario di lavoro della prestazione da parte del dirigente costituisce a tutti gli effetti lavoro retribuito come straordinario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma anche a questo c\u2019\u00e8 un limite: secondo la Corte il diritto al compenso esiste sempre che la protrazione di orario sia stata autorizzata dal datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E veniamo alla norma del contratto collettivo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.19 &#8211; Lavoro straordinario<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In considerazione delle funzioni e delle responsabilit\u00e0 dei dirigenti, eventuali protrazioni dell\u2019orario s\u2019intendono compensate dal trattamento economico complessivo nonch\u00e9 dalla retribuzione di risultato laddove esistente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trattasi di una dichiarazione di principio, in linea con quanto abbiamo sopra detto in tema di esclusione del dirigente dalla disciplina sul lavoro straordinario; nulla di pi\u00f9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma lo stesso contratto collettivo prevede un preciso orario di lavoro, per cui ricadiamo nella ipotesi, o eccezione, B) di cui abbiamo detto sopra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ed infatti l\u2019art.14, in tema di orario di lavoro prevede che<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il dirigente medico assicura la propria prestazione:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; a tempo pieno, per 38 ore settimanali;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; a tempo definito per 32 ore settimanali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quindi il dirigente medico ha un orario di lavoro ordinario prefissato: se un medico dovesse lavorare meno di 38 ore, gli verrebbe decurtato lo stipendio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>E se lavora di pi\u00f9?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vediamo che cosa dice il contratto:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019orario eccedente le 38 ore settimanali per i medici a tempo pieno e le 32 per quelli a tempo definito dar\u00e0 luogo a retribuzione straordinaria solo nei seguenti casi:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; prestazione lavorativa durante la pronta disponibilit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; autorizzazione scritta della direzione o del superiore gerarchico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tema vero, quindi, \u00e8 la previsione di una autorizzazione scritta a lavorare di pi\u00f9, oltre le 38 ore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 questa una previsione, quella della autorizzazione, che forse poteva anche essere omessa (ma \u00e8 sempre meglio essere precisi), perch\u00e9 quello della autorizzazione \u00e8 un principio che vale per tutti i lavoratori, dirigenti e non.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Evidentemente, con quella precisazione (autorizzazione scritta), quanto meno nelle intenzioni di parte datoriale, si sono volute evitare situazioni di un eccesso di \u201core di presenza in struttura\u201d non del tutto giustificate. Credo sia cos\u00ec.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il tema dell\u2019autorizzazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contratto collettivo, quindi, prevede la forma scritta dell\u2019autorizzazione, e questo \u00e8 ovviamente un rafforzativo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mi chiedo se ottenere una autorizzazione scritta sia sempre possibile: pensiamo al chirurgo in sala operatoria, che incontra complicanze, che comportano l\u2019allungamento dei tempi del suo impegno in sala. Che fa? Va a cercare il Direttore sanitario, magari in orari extra lavorativi, o il Primario che \u00e8 in vacanza?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Io ritengo che sia possibile chiedere ed ottenere il pagamento del lavoro straordinario, anche in assenza di un&#8217;autorizzazione preventiva del superiore, nel caso in cui, leggo da una sentenza:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">la prestazione di lavoro straordinario del dipendente, che abbia protratto la propria attivit\u00e0 oltre l&#8217;ordinario lavoro di servizio, sia stata determinata da un preciso obbligo di legge o da esigenze indispensabili o indifferibili o urgenti, come nel caso di prestazioni rese in seguito a situazioni di emergenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alcuni sostengono che l\u2019autorizzazione possa essere anche tacita: sarebbe infatti sufficiente che il datore di lavoro sia a conoscenza dello svolgimento del lavoro straordinario ad opera del dipendente e non vi si da parte sua una opposizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ogni caso mi pare di poter dire che la particolarit\u00e0 di alcune prestazioni (non tutte ovviamente) rende superflua l\u2019autorizzazione ex ante, ossia preventiva, e tanto meno scritta, giacch\u00e9 la prestazione di lavoro straordinario \u00e8 connaturata al particolare tipo di attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u2019altra parte, non sarebbe ragionevole ipotizzare la necessit\u00e0 di avere una specifica autorizzazione scritta, che comporterebbe, necessariamente, il fermo di quegli interventi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Va comunque valutato caso a caso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>C C N L<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.19 &#8211; Lavoro straordinario<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In considerazione delle funzioni e delle responsabilit\u00e0 dei dirigenti, eventuali protrazioni dell\u2019orario s\u2019intendono compensate dal trattamento economico complessivo nonch\u00e9 dalla retribuzione di risultato laddove esistente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019orario eccedente le 38 ore settimanali per i medici a tempo pieno e le 32 per quelli a tempo definito dar\u00e0 luogo a retribuzione straordinaria solo nei seguenti casi:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; prestazione lavorativa durante la pronta disponibilit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; autorizzazione scritta della direzione o del superiore gerarchico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nelle suddette ipotesi, il lavoro straordinario sar\u00e0 retribuito (tanto per i medici con rapporto di lavoro esclusivo che per i medici con rapporto di lavoro non esclusivo) con una maggiorazione della paga oraria, pari al 20% per il lavoro diurno, al 30% per il lavoro notturno o diurno festivo e al 50% per il notturno festivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festivit\u00e0 di cui all&#8217;art. 21 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 ammesso il ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi disciplinate al comma 2 del presente articolo, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun dirigente; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l\u2019interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra la Struttura e la RSM e con l\u2019assenso del dirigente interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">@CimopItalia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo l&#8217;intervento dell&#8217;avv. 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