{"id":3014,"date":"2021-09-27T09:59:23","date_gmt":"2021-09-27T07:59:23","guid":{"rendered":"https:\/\/dev-cimop.pantheonsite.io\/?p=3014"},"modified":"2021-09-28T10:26:04","modified_gmt":"2021-09-28T08:26:04","slug":"la-nuova-definizione-dellincompatibilita-e-lintroduzione-dellesclusivita-del-rapporto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/la-nuova-definizione-dellincompatibilita-e-lintroduzione-dellesclusivita-del-rapporto\/","title":{"rendered":"LA NUOVA DEFINIZIONE DELL\u2019INCOMPATIBILITA\u2019 E L\u2019INTRODUZIONE DELL\u2019ESCLUSIVITA\u2019 DEL RAPPORTO"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Pubblichiamo l'intervento che l'avv. <strong>Giovanni Costantino<\/strong> ha tenuto in occasione del convegno Cimop dello scorso 25 settembre a Roma.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In premessa occorre puntualizzare che questo intervento ha un obiettivo pedagogico pi\u00f9 filosofico che nozionistico: non ascolterete un\u2019esposizione esplicativa sul significato delle norme, ma piuttosto alcune riflessioni sulla loro origine e ragion d\u2019essere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nuovo ccnl \u2013 senza ombra di dubbio \u2013 rappresenta un punto di svolta storico per i medici delle strutture sanitarie private.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta di un accordo innovativo e molto complesso, la cui disciplina normativa, attraverso l\u2019introduzione della qualifica dirigenziale, realizza una sostanziale uniformizzazione del rapporto di lavoro dei medici della sanit\u00e0 privata con quello dei medici del SSN.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019uniformit\u00e0 di inquadramento tra medici pubblici e medici privati \u00e8 venuta meno nel lontano 1992, quando venne introdotta per i medici pubblici la qualificazione di dirigente di primo livello e di dirigente di secondo livello, mentre ai medici del settore privato si continu\u00f2 a mantenere le qualifiche di primario, aiuto ed assistente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All\u2019alba dei 30 anni dall\u2019introduzione della dirigenza medica, ed all\u2019esito di una riflessione che certamente non pu\u00f2 definirsi sbrigativa e superficiale (quanto meno per i tempi che sono occorsi) la dirigenza arriva anche per i medici dell\u2019area privata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Devo essere un po' pi\u00f9 preciso, perch\u00e9 in quel che ho detto ci sono due inesattezze:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aiop non ha ancora firmato il ccnl, quindi molti medici della sanit\u00e0 privata questo grande cambiamento non l\u2019hanno ancora conosciuto;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">una parte dei medici del settore privato (ovvero i medici degli ospedali classificati) \u00e8 arrivata da tempo alla qualifica di dirigente, e forse proprio per questo il traguardo raggiunto dai medici del ccnl Cimop assume un rilievo ancor maggiore perch\u00e9 questo contratto \u2013 con il recepimento della dirigenza e l\u2019adeguamento delle norme alla dirigenza collegate (delle quali parleremo appresso) \u2013 \u00e8 diventato applicabile a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie di diritto privato, nessuna esclusa, quindi anche agli ospedali classificati!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 si evince inequivocabilmente comparando l\u2019art. 1 del vecchio e del nuovo testo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il precedente articolo 1 recitava: Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le case di cura private, i centri di riabilitazione, gli irccs, i presidi e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nuovo articolo 1, invece, sostituisce la descrizione dettagliata delle tipologie di strutture cui si applica il ccnl, introducendo una definizione pi\u00f9 ampia: Il presente contratto disciplina i rapporti intercorrenti tra le Strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali di diritto privato ed i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All\u2019ascoltatore attento non pu\u00f2 sfuggire il grande significato di una tale modifica: questo ccnl \u00e8 oggi applicabile in tutte le strutture che operano nel campo sanitario e sociosanitario privato, quindi anche in strutture che prima erano soggette ad un diverso contratto collettivo!!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00e9 rappresenta un ostacolo la parte normativa del nuovo ccnl, perch\u00e9 questa \u00e8 stata modificata, sistematizzata, adeguata, proprio nell\u2019ottica di essere applicabile a strutture ospedaliere ed ai medici che in esse operano, con una regolamentazione che (oltre al resto) introduce appunto:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">la dirigenza,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">le funzioni e gli incarichi conferibili ai medici,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">le fattispecie di incompatibilit\u00e0,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">il rapporto di esclusivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo ccnl, oggi, \u00e8 assolutamente compatibile con l\u2019introduzione di una norma di legge che voglia estendere anche ai medici dell\u2019area privata il riconoscimento dell\u2019equiparazione dei titoli e dei servizi: chi gestisce il potere legislativo non pu\u00f2 pi\u00f9 sostenere, quindi, che il riconoscimento dell\u2019uniformit\u00e0 tra medici del SSN \u00e8 impedita dalla diversa regolamentazione, dal diverso inquadramento, dalla diversa qualifica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le modifiche pi\u00f9 rilevanti del nuovo ccnl sono rinvenibili agli articoli 7, 8, 15, 16 e 17.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti, in quelle pagine sono contenute le vere innovazioni, quelle che mutano la configurazione del ccnl e lo rendono effettivamente compatibile con la normativa pubblicistica, intendendo per tale quella disciplinata dalla legge 502\/92 (e s.m.) e dal ccnl del comparto pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di cosa si occupano gli articoli del ccnl teste citati?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli articoli 7 e 8 introducono la dirigenza e la tipologia degli incarichi conferibili: struttura complessa, struttura semplice, alta specializzazione e incarico professionale per i medici fino a 5 anni di servizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 15 definisce il regime delle incompatibilit\u00e0, l\u2019articolo 16 regolamenta le modalit\u00e0 di svolgimento della libera professione e l\u2019articolo 17 (in stretto collegamento logico-funzionale con l\u2019art.16) introduce il principio dell\u2019esclusivit\u00e0 del rapporto e le condizioni per l\u2019erogazione dell\u2019indennit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La qualificazione dirigenziale dei medici della sanit\u00e0 privata era davvero non pi\u00f9 procrastinabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Semmai c\u2019\u00e8 da chiedersi per quali ragioni le parti hanno atteso circa 30 anni prima di inserire nel ccnl l\u2019inquadramento di dirigente, pur nella consapevolezza che la previsione della dirigenza avrebbe:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">incrementato il prestigio dei medici della sanit\u00e0 privata (non pi\u00f9 civilisticamente considerati impiegati ma dirigenti);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">semplificato il processo normativo di estensione dell\u2019equiparazione dei titoli e dei servizi;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">favorito il recepimento delle disposizioni di cui al d.lg.vo 502\/92 e successive modifiche e integrazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A dire il vero, per quel che posso capire, gli ostacoli erano duplici:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">i datori di lavoro mantenevano un\u2019impostazione ancora piuttosto padronale e guardavano con molta perplessit\u00e0 all\u2019eventualit\u00e0 di conferire incarichi di rilievo ai propri medici (come sarebbe dovuto accadere una volta che i medici fossero stati qualificati dirigenti);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">i medici, per contro, non fidandosi dei propri datori di lavoro, temevano che l\u2019inquadramento dirigenziale avrebbe reso molto pi\u00f9 precaria la stabilit\u00e0 del rapporto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I meno giovani di voi ricorderanno forse un mio intervento al Convegno Cimop del 2008 dal titolo \u201cIl precariato dei medici nell\u2019ospedalit\u00e0 privata accreditata\u201d, quando - in un silenzio tombale che sapeva tanto di disapprovazione assoluta - invitai tanto i datori di lavoro quanto i medici ad accogliere la sfida della dirigenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oggi le cose sono cambiate e - se da un canto la classe imprenditoriale \u00e8 maturata - d\u2019altro canto nel nuovo ccnl abbiamo introdotto una clausola di mediazione che - in materia di recesso dal rapporto di lavoro - assicura ai medici gi\u00e0 in servizio le stesse regole esistenti per i lavoratori non dirigenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non vale, per contestare queste considerazioni, la considerazione che l\u2019equiparazione dei titoli e dei servizi sarebbe possibile solo in caso di accesso all\u2019impiego previo concorso e non previa chiamata diretta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa, infatti, \u00e8 la situazione in cui versano da anni gli ospedali classificati e gli irccs, che hanno al loro interno medici con i titoli e i servizi equiparati (se assunti per il tramite di pubblici concorsi) e medici con i titoli e i servizi non equiparati (se assunti per chiamata diretta).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale dicotomia non impedisce tuttavia al sistema di restare in equilibrio, perch\u00e9, se da un lato le strutture sanitarie possono comunque e legittimamente utilizzare entrambe le formule d\u2019ingaggio (concorso o chiamata diretta), d\u2019altro lato si offre ai medici assunti per concorso l\u2019opportunit\u00e0 di poter accedere in futuro alle strutture del SSN, anche per mobilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si potrebbe obiettare che, di tal fatta, l\u2019equiparazione dei titoli \u00e8 beneficio che potr\u00e0 essere goduto solo dai medici che - d\u2019ora in avanti - saranno ingaggiati per il tramite di pubblici concorsi, e che i medici in servizio di nulla godranno al riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Purtuttavia, sarebbe sempre possibile provare ad ottenere dal Ministero l\u2019autorizzazione alla effettuazione dei concorsi riservati in sanatoria, per consentire il riconoscimento dell\u2019equiparazione dei titoli e dei servizi anche ai medici che in passato sono stati assunti per chiamata diretta (procedura, questa, gi\u00e0 utilizzata da diversi ospedali classificati e da diversi irccs).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Certo, si obietter\u00e0 ancora:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ci\u00f2 potr\u00e0 essere possibile solo dopo che una legge dello Stato avr\u00e0 esteso anche ai medici delle case di cura il diritto all\u2019equiparazione dei titoli e dei servizi;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00e8 assolutamente necessario che il Ministero autorizzi i concorsi riservati in sanatoria;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">l\u2019equiparazione, per i medici gi\u00e0 assunti, decorrer\u00e0 solo dopo il concorso riservato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutte considerazioni corrette, legittime.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eppure, come in tutte le grandi conquiste, se mai si inizia il cammino, di sicuro mai si arriva. E senza l\u2019introduzione della dirigenza nel nostro ccnl, il cammino non avrebbe potuto avere inizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma di legge pi\u00f9 rilevante in materia di incompatibilit\u00e0 \u00e8 l\u2019art.4 co. 7 della legge 412\/91, che recita: \u201cCon il servizio sanitario nazionale pu\u00f2 intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto \u00e8 incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti di lavoro anche di natura convenzionale con il SSN\u201d; questa disposizione \u00e8 stata poi integrata dall\u2019art.1 co.5 della legge 662\/96, che ha spiegato che essa \u00e8 da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ragione di queste due disposizioni, che oggi (con l\u2019adozione di una normativa contrattuale pi\u00f9 vicina ai principi del d.lg.vo 502\/92) sono destinate ad assumere maggior rilievo, \u00e8 stato necessario specificare inequivocabilmente nel ccnl che:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">per i medici esclusivisti, sussiste un assoluto divieto di instaurare altri rapporti lavorativi;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">per i medici non esclusivisti, gli altri rapporti professionali non possono determinare conflitto di interessi con il datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste due puntualizzazioni hanno la finalit\u00e0 di uniformare le regole pubblicistiche sull\u2019incompatibilit\u00e0 (sopra esposte) alle regole privatistiche che impongono al lavoratore un rigoroso divieto di agire in conflitto di interessi con il datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nuova architettura contrattuale ha quindi mantenuto in equilibrio il principio dell\u2019incompatibilit\u00e0 (cos\u00ec come espresso dalle due leggi finanziarie per il 1992 e per il 1997) con le legittime aspettative dei medici con rapporto non esclusivo, che hanno la possibilit\u00e0 di svolgere attivit\u00e0 professionale in altre strutture purch\u00e9 non si determinino situazioni violative del codice civile (l\u2019art. 2105 c.c. impone al lavoratore di non agire in concorrenza con il datore di lavoro).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il ponte \u00e8 stato costruito, ora bisogna profondere il massimo impegno affinch\u00e9 esso regga alle sollecitazioni (giudiziarie, politiche, sociali) che inevitabilmente arriveranno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ho fatto un paio di riferimenti all\u2019esclusivit\u00e0 del rapporto di lavoro, cos\u00ec entrando proprio nel cuore della nuova struttura normativa del ccnl.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abbiamo varato una regolamentazione del rapporto di lavoro esclusivo assolutamente compatibile con le disposizioni del decreto legislativo 502, avendo cura tuttavia di non uniformarci passivamente a quel decreto, ma cercando di migliorarne l\u2019utilizzabilit\u00e0 e di aumentarne la flessibilit\u00e0 in tutte le parti in cui ci\u00f2 \u00e8 stato possibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale prospettiva, il nuovo ccnl:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">al momento dell\u2019assunzione rimette al datore di lavoro la scelta se il rapporto di lavoro debba essere esclusivo o non esclusivo;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">in caso di rapporti gi\u00e0 esistenti, lascia al medico (purch\u00e9 a tempo pieno) l\u2019opzione per il rapporto esclusivo o non esclusivo;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">consente al medico, ogni anno, di passare dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">rimette all\u2019accordo tra le parti la scelta di passare dal rapporto non esclusivo al rapporto esclusivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel rispetto del d.lg.vo 502\/92, insieme al rapporto esclusivo il nostro contratto ha introdotto anche l\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0, che evidentemente sar\u00e0 corrisposta ai soli dirigenti medici che svolgeranno la loro attivit\u00e0 con rapporto esclusivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cos\u00ec come tra incompatibilit\u00e0 e rapporto esclusivo esiste uno strettissimo collegamento funzionale, allo stesso modo la regolamentazione della libera professione si sviluppa quale logica conseguenza delle disposizioni in tema di dirigenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bisogna immaginare un unico circuito virtuoso che collega la dirigenza al rapporto esclusivo, passando per l\u2019incompatibilit\u00e0 e la libera professione: ognuno di questi istituti si regge e poggia sugli altri e negli altri trova la sua ragion d\u2019essere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tant\u2019\u00e8 vero che:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">la libera professione intramuraria pu\u00f2 essere esercitata soltanto da medici con rapporto di lavoro esclusivo;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">la libera professione extramuraria \u00e8 invece riservata ai medici con rapporto di lavoro non esclusivo, sempre a condizione che non si verifichino conflitti d\u2019interesse;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00e8 stato dato ampio spazio anche ad un tertium genus, la libera professione istituzionale, che \u00e8 quella svolta dai medici esclusivisti e a tempo pieno a favore di pazienti che - senza scegliere il professionista - si rivolgono direttamente alla struttura sanitaria per richiedere prestazioni in regime di solvenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il quadro \u00e8 completo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abbiamo la qualifica dirigenziale, con un sistema di funzioni e incarichi del tutto sovrapponibile a quello dei colleghi del SSN.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abbiamo una regolamentazione dell\u2019incompatibilit\u00e0, che tiene conto dei principi di legge e dei diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dirigenti medici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abbiamo l\u2019esclusivit\u00e0 del rapporto, che si pone quale opportunit\u00e0 e non quale obbligo in capo ai medici, ed abbiamo anche una specifica indennit\u00e0 economica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abbiamo una completa regolamentazione della libera professione, del tutto coerente con quella applicabile ai medici del SSN.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oggi nessuno potr\u00e0 opporre che il quadro normativo rende impossibile l\u2019equiparazione dei titoli e dei servizi: siete pronti per la prossima conquista?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">@CimopItalia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo l&#8217;intervento che l&#8217;avv. 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