{"id":1057,"date":"2018-02-03T06:13:23","date_gmt":"2018-02-03T06:13:23","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/cimop\/?p=1057"},"modified":"2018-02-03T06:13:23","modified_gmt":"2018-02-03T06:13:23","slug":"rinnovo-del-contratto-trattative-lintervento-della-cimop-alla-fondazione-poliambulanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/rinnovo-del-contratto-trattative-lintervento-della-cimop-alla-fondazione-poliambulanza\/","title":{"rendered":"Rinnovo del contratto e trattative: l&#8217;intervento della Cimop alla Fondazione Poliambulanza"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\">\n\t<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --><br \/>\n\t<\/style>\n<p><em>Pubblichiamo gli atti dell&#8217;assemblea medici dello scorso 15 gennaio alla Fondazione Poliambulanza:<\/em><\/p>\n<p>RINNOVO CCNL Andamento delle trattative Carmela <strong>De Rango<\/strong><\/p>\n<p>SEGRETARIO NAZIONALE CIMOP Confederazione Italiana Medici Ospedalit\u00e0 Privata Avv. Mario <strong>Berruti<\/strong> Avvocato del Foro di Brescia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/IMG_4617-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-977\" src=\"https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/IMG_4617-1-225x300.jpg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/IMG_4617-1-225x300.jpg 225w, https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/IMG_4617-1-scaled-600x800.jpg 600w, https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/IMG_4617-1-768x1024.jpg 768w, https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/IMG_4617-1-1152x1536.jpg 1152w, https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/IMG_4617-1-1536x2048.jpg 1536w, https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/IMG_4617-1-1200x1600.jpg 1200w, https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/IMG_4617-1-1980x2640.jpg 1980w, https:\/\/www.cimop.it\/cimop2\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/IMG_4617-1-scaled.jpg 1920w\" sizes=\"(max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><\/a>CCNL AIOP-ARIS &#8211; CIMOP 2017 1 agosto 2017<\/strong><\/p>\n<p>Bozza di regolamentazione del rapporto dirigenziale: inquadramento, tipologia degli incarichi, affidamento e revoca degli incarichi, norma di primo inquadramento, cessazione del rapporto.<\/p>\n<p>Art. A \u2013 Inquadramento del personale medico Con decorrenza dall\u2019entrata in vigore del presente ccnl, il personale medico dipendente viene inquadrato in posizione dirigenziale, secondo la tabella del successivo art. D. I dirigenti medici sono collocati in un unico livello, con affidamento di incarichi professionali in relazione alle diverse responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Art. B &#8211; Tipologia degli incarichi L\u2019affidamento di un incarico costituisce espressione di sviluppo professionale cui deve conseguire una specifica valorizzazione economica, nel limite temporale della funzione assegnata; tuttavia, l\u2019assegnazione di un differente incarico, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignit\u00e0 ed importanza, nell\u2019ambito di un unico livello dirigenziale, non determina demansionamento n\u00e9 diritto al riconoscimento di incarico dirigenziale superiore.<\/p>\n<p>Le tipologie di incarico conferibili dall\u2019Ente ai dirigenti medici sono le seguenti: incarico di direzione di raggruppamento; tra essi \u00e8 ricompreso l\u2019incarico di direttore di dipartimento; incarico di direzione di unit\u00e0 funzionale; incarico professionale, anche di alta specializzazione; incarico professionale, affidabile a dirigenti con meno di cinque anni di servizio nell\u2019azienda o ente.<\/p>\n<p><strong>Per Raggruppamento si intende l\u2019Unit\u00e0 Operativa, Servizio, Area o Divisione,<\/strong> individuata dall\u2019azienda o ente, dotata di risorse professionali e tecniche finalizzate ad assolvere le funzioni operative attribuite. Per Unit\u00e0 Funzionale si intende una struttura organizzativa o una articolazione funzionale interna alla struttura complessa (ossia al Raggruppamento), caratterizzata da autonomia funzionale o clinica; quando la struttura semplice afferisce direttamente al direttore del dipartimento e non \u00e8 incardinata all\u2019interno di una struttura complessa, si definisce \u201cstruttura semplice a valenza dipartimentale\u201d.<\/p>\n<p>Per incarico di alta specializzazione si intende il riconoscimento di alte competenze tecnico professionali, finalizzate alla cura di specifiche patologie e alla gestione di metodiche diagnostiche e terapeutiche, che richiedono una competenza specifico-funzionale nella disciplina di appartenenza. Per incarico professionale si intende quello che ha rilevanza all\u2019interno della struttura e richiede una competenza funzionale di base nella disciplina di appartenenza.<\/p>\n<p>Art. C &#8211; Affidamento degli incarichi dirigenziali. Gli incarichi di cui all\u2019articolo precedente sono conferiti dall\u2019azienda o ente con atto scritto ad integrazione del contratto individuale Gli incarichi sono conferibili a termine ed hanno una durata da uno a cinque anni con facolt\u00e0 di rinnovo. Costituisce eccezione a quanto sopra la cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di et\u00e0, essendo in tal caso la scadenza dell\u2019incarico anticipata fino a coincidere con il raggiungimento del predetto termine.<\/p>\n<p>Il conferimento dell\u2019incarico dirigenziale deve essere formalmente definito con atto scritto individuale debitamente sottoscritto tra le parti in conformit\u00e0 alle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato e deve contenere i seguenti elementi: &#8211; oggetto e tipologia dell\u2019incarico; &#8211; decorrenza e durata dell\u2019incarico; &#8211; obiettivi, metodi e tempi delle verifiche (tra gli obiettivi sono da considerare: comportamenti organizzativi, flessibilit\u00e0 professionale, trasferimento competenze, leadership);<\/p>\n<p>Il dirigente \u00e8 direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi della struttura ed agli incarichi assegnati, dell\u2019efficienza della gestione, mentre agli organi di direzione dell\u2019azienda o ente competono la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, compresa la verifica sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l\u2019art. 2103 c.c., data l\u2019equivalenza delle mansioni dirigenziali. Il richiamato principio si applica altres\u00ec ove l\u2019incarico venga conferito in sostituzione di altro dirigente.<\/p>\n<p>Rinnovo e revoca dell\u2019incarico Il rinnovo o meno dell\u2019incarico \u00e8 disposto dall\u2019azienda o ente unilateralmente e discrezionalmente, a seguito di una valutazione dei risultati ottenuti, in relazione al conseguimento o meno degli obiettivi e programmi, nonch\u00e9 al livello di efficacia, efficienza ed economicit\u00e0 raggiunto. L\u2019azienda potr\u00e0 revocare anticipatamente l\u2019incarico, qualora il dirigente perda il gradimento da parte della Struttura sotto il profilo professionale e personale La perdita dell\u2019incarico comporta la perdita della corrispondente indennit\u00e0 di funzione. La revoca dell\u2019incarico affidato avviene con atto scritto e motivato ed in tal caso il trattamento economico verr\u00e0 riparametrato al nuovo incarico.<\/p>\n<p>Art. E \u2013 Cessazione del rapporto Il rapporto di lavoro pu\u00f2 essere risolto per licenziamento, per dimissioni, per risoluzione consensuale, per morte del lavoratore, per scadenza del termine o per raggiunti limiti di et\u00e0 relativamente al pensionamento. In caso di licenziamento, ai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente ccnl non si applicano le disposizioni di cui alle LL. 604\/66 e 300\/70, salvo i casi espressamente previsti dalla L. 92\/12.<\/p>\n<p>In caso di licenziamento illegittimo, ai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL (QUINDI A TUTUTTI: VECCHI E NUOVI) verr\u00e0 erogata, una indennit\u00e0 rapportata all\u2019anzianit\u00e0 di servizio presso la stessa struttura e cos\u00ec individuata: &#8211; indennit\u00e0 pari a &#8230;. dodicesimi della retribuzione tabellare lorda annua per ogni anno di anzianit\u00e0 nella stessa struttura con un massimo di &#8230;. dodicesimi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>COMMENTI CIMOP ALLA PROPOSTA AIOP-ARIS RNNOVO CCNL MEDICI SANITA\u2019 PRIVATA<\/strong><\/p>\n<p>Gent.mi Nel corso dell\u2019ultima riunione dell\u201911 luglio scorso si \u00e8 instaurato un confronto molto intenso, e direi anche costruttivo, soprattutto in merito all\u2019inquadramento dei medici. Le posizioni convergono su alcune tematiche ma si allontanano su altre. E\u2019 quindi necessario trovare un punto di equilibrio. Prima di entrare nel merito della proposta ricevuta, si vuole ricordare che <strong>Cimop, con il supporto di AIOP e ARIS<\/strong>, ha iniziato un percorso per il riconoscimento dei titoli di carriera tra pubblico e privato.<\/p>\n<p>Cimop ha raggiunto tale obbiettivo in IEO dove \u00e8 stato sottoscritto un CIA ad hoc, finalizzato ad un inquadramento dei medici sovrapponibile al contratto pubblico. Sarebbe utile prendere spunto da questa esperienza positiva. Si vuole anche aggiungere che, in considerazione dell\u2019orientamento condiviso di inquadrare i medici come Dirigenti, non \u00e8 opportuno differenziare gli inquadramenti funzionali rispetto a quelli in essere nella sanit\u00e0 pubblica, forse dovremo solo adattarli alle nostre realt\u00e0 organizzative.<\/p>\n<p>Questa posizione \u00e8 dettata anche dalla necessit\u00e0 di evitare differenze per l\u2019utente che liberamente circola tra pubblico e privato, essendo la sanit\u00e0 privata di fatto un servizio pubblico accreditato con il SSN, e mal si orienta su posizioni funzionali cos\u00ec differenti tra i due comparti. Inoltre e soprattutto, come sopra gi\u00e0 ribadito, \u00e8 utile trovare dei corrispettivi funzionali per i medici pubblici e privati qualora si dovesse realizzare il sogno di equiparare i titoli di carriera.<\/p>\n<p>Un ultimo commento riguarda l\u2019introduzione della libera recedibilit\u00e0 anche per i medici gi\u00e0 in servizio, posizione che non si era colta nel corso della riunione e sulla quale <strong>Cimop esprime forti perplessit\u00e0<\/strong>. Entrando quindi tecnicamente nello specifico della proposta ricevuta, si prende atto dell\u2019introduzione della libera recedibilit\u00e0 anche per i medici gi\u00e0 in servizio.<\/p>\n<p>Su tale argomento, come gi\u00e0 scritto, le posizioni emerse sul tavolo di trattative era molto differente con la salvaguardia almeno dei medici gi\u00e0 in servizio all\u2019atto della sottoscrizione. In merito agli incarichi, ho sopra descritto la motivazione per cui sarebbe utile ricalcare le funzioni presenti nel comparto pubblico e ci\u00f2 finalizzato ad uno stesso inquadramento per il riconoscimento dei titoli di carriera. In merito al tempo di affidamento degli incarichi, un anno \u00e8 veramente poco e non permetterebbe di realizzare un progetto organizzativo. Sarebbe utile un periodo di ameno tre anni.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti a fine incarico<strong> la posizione di Cimop \u00e8 quella di inserire dei criteri oggettivi al fine di evitare equivoci<\/strong> interpretativi su possibili verifiche discrezionali solo da parte dell\u2019azienda. Utile potrebbe essere l\u2019introduzione di una commissione paritetica.<\/p>\n<p>La frase: \u201cL\u2019azienda potr\u00e0 revocare anticipatamente l\u2019incarico, qualora il dirigente perda il gradimento da parte della Struttura sotto il profilo professionale e personale\u201d conferma la discrezionalit\u00e0 che la propriet\u00e0 manterrebbe nella revoca degli incarichi. L\u2019inserimento di una tale regola comporterebbe un salto indietro di oltre 60 anni non accettabile sindacalmente.<\/p>\n<p>Tale frase dovrebbe, a nostro parere, essere rimodulata come segue: \u201cL\u2019azienda potr\u00e0 revocare anticipatamente l\u2019incarico, qualora il dirigente non raggiunga gli obbiettivi fissati nella lettera di incarico, o per comportamenti o gravi fatti che siamo incompatibili con l\u2019incarico stesso. La comunicazione di revoca dovr\u00e0 avvenire con atto scritto e specificatamente motivato. Il medico, raggiunto dal provvedimento di revoca, ha diritto di impugnare tale atto in ogni sede. Per quanto riguarda l\u2019art. E, cessazione del rapporto, da quanto scritto non \u00e8 ben chiaro e soprattutto quali siano le regole a cui viene sottoposto. Si conclude con un commento sul licenziamento illegittimo.<\/p>\n<p>Come sopra scritto si osserva che per il licenziamento illegittimo si prevede l\u2019applicazione delle regole ai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL (QUINDI A TUTTI: VECCHI E NUOVI). Si osserva che non si fa riferimento alla indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso. Cimop crede sia meglio esplicitare in modo inequivocabile quanto previsto in caso di licenziamento illegittimo.<\/p>\n<p>A nostro parere, in caso di licenziamento illegittimo, deve essere erogata, oltre alla indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso, una indennit\u00e0 rapportata all\u2019anzianit\u00e0 di servizio presso la stessa struttura e cos\u00ec individuata: &#8211; un importo pari al triplo della retribuzione globale di fatto, comprensiva quindi anche delle mensilit\u00e0 aggiuntive, per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di sei ed un massimo di 30 mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>Per concludere, \u00e8 necessario tener conto che un medico assunto prima del 6 marzo 2015 (Jobs Act) alla entrata in vigore del nuovo Ccnl avrebbe una anzianit\u00e0 di almeno tre anni, e quindi avrebbe diritto ad almeno 9 mensilit\u00e0 di risarcimento, mentre un medico con una anzianit\u00e0 di 10 anni avrebbe diritto a 30 mensilit\u00e0, contro le 24 massime previste oggi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<style type=\"text\/css\">\n\t<!--\n\t\t@page { margin: 2cm }\n\t\tP { margin-bottom: 0.21cm }\n\t-->\n\t<\/style>\n<p>RESPONSABILITA\u2019 PROFESSIONALE E TEMA DELL\u2019ASSICURAZIONE<\/p>\n<p>FACCIAMO UN PASSO INDIETRO&#8230;. Negli ultimi anni gli ambiti e i profili della responsabilit\u00e0 professionale medica, ma anche di tutte le professioni sanitarie, hanno subito significative modifiche per effetto dell\u2019attivit\u00e0 interpretativa della giurisprudenza che, in mancanza di una legge specifica in materia di responsabilit\u00e0 sanitaria, ha svolto una vera e propria FUNZIONE SUPPLETIVA. DI FATTO LE SENTENZE EMANATE NEL TEMPO HANNO COSTITUITO L\u2019UNICO RIFERIMENTO IN TEMA DI RESPONSABILITA\u2019.<\/p>\n<p>In questo contesto la giurisprudenza ha svolto un ruolo significativo. Infatti il numero di sentenze della Corte di Cassazione in materia sanitaria \u00e8 notevolmente aumentato negli ultimi 20 anni. Cos\u00ec gli orientamenti della giurisprudenza, non sempre univoci, in mancanza di una specifica disciplina hanno assunto una vera e propria funzione suppletiva. Tra i principi pi\u00f9 rilevanti sanciti dalla Corte di Cassazione Civile si evidenzia la natura contrattuale (cd. da contatto sociale) del rapporto tra il medico che svolge a qualsiasi titolo la sua attivit\u00e0 all&#8217;interno della struttura e i pazienti, da cui discende la prescrizione di 10 anni (nell&#8217;ambito extracontrattuale a 5 anni) e l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova he comporta che sia il medico a dover provare di aver correttamente adempiuto o che l&#8217;evento non \u00e8 a lui imputabile.<\/p>\n<p>La preoccupazione derivante da un significativo aumento del contenzioso ha generato forti timori nella classe medica, divenendo tra le fenomeno che si traduce, da un lato, in accertamenti procedure, terapie, dettate al fine prevalente di tutelarsi in caso di un eventuale contenzioso<\/p>\n<p>dall\u2019altro lato \u2013- nella scelta da parte di molti professionisti di rifiutare di eseguire determinate prestazioni o di non assumere l\u2019onere del trattamento di alcuni pazienti.<\/p>\n<p>Secondo quanto riportato nella Commissione parlamentare sugli errori e i disavanzi sanitari, l\u2019incidenza percentuale dei costi della medicina difensiva sulla relazione finale della spesa totale si attesta intorno dell&#8217;incidenza sulle risorse dello Stato, pu\u00f2 dirsi che la medicina difensiva pesa sulla spesa sanitaria pubblica per per oltre 10 miliardi di euro all\u201911,8% . Se si tiene conto 0,75 punti di PIL, ossia<\/p>\n<p>Conseguenza:<\/p>\n<p>ritiro di alcune delle principali compagnie di assicurazione da questo segmento di mercato, scoraggiate dalla crescente alea del rischio significativo aumento dei premi assicurativi modifica delle condizioni contrattuali della polizza assicurativa<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>INTERVENTI NORMATIVI<\/strong><\/p>\n<p>Decreto- Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con L. n. Normativa eterogenea che all\u2019art. 3 interviene principalmente sulla responsabilit\u00e0 Normativa sistematica, organica che tende a disciplinare in maniera specifica la responsabilit\u00e0 della struttura, del medico e di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, gli aspetti assicurativi e alcuni aspetti di risk management<\/p>\n<p>DECRETO BALDUZZI 189\/2012 penale degli operatori sanitari (non solo i medici). Legge 8 marzo 2017, n. 24: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u00e9 in materia di responsabilit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>Normativa sistematica, organica che tende a disciplinare in maniera specifica la responsabilit\u00e0 della struttura, del medico e di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, gli aspetti assicurativi e alcuni aspetti di risk management<\/p>\n<p>LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCH\u00c9 IN MATERIA DI RESPONSABILIT\u00c0 PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE L\u2019articolato si sviluppa lungo delle direttrici abbastanza chiare, alcune delle quali si possono individuare: in un maggiore riequilibrio tra i diritti dei pazienti e la responsabilit\u00e0 dei professionisti, fino ad oggi, oggettivamente sbilanciato a favore dei primi; in un potenziamento delle attivit\u00e0 di prevenzione e di gestione dei rischi, attraverso, tra l\u2019altro, l\u2019attenzione ai flussi informativi e alla disponibilit\u00e0 dei dati; nella ridefinizione della responsabilit\u00e0 degli esercenti la professione sanitaria in ambito penale e civile L\u2019obiettivo principale \u00e8 il contenimento del \u201cfenomeno della cosiddetta medicina difensiva\u201d<\/p>\n<p>Principali modifiche della L. 24\/17 \u00abDisposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u00e9 in materia di responsabilit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>SICUREZZA DELLE CURE E RISK MANAGEMENT in sinergia con la legge 28 dicembre 2015, 208 artt. 1 c.539-540 DOPPIO BINARIO RESPONSABILITA\u2019 CIVILE DELLA STRUTTURA E DEL MEDICO STRUTTURATO AZIONE DI RIVALSA E ALL\u2019AZIONE RESPONSABILITA\u2019 AMMINISTRATIVA LIMITE SOGGETTIVO, QUANTITATIVO E TEMPORALE LINEE GUIDA (prevede un sistema di accreditamento nazionale delle linee guida) RESPONSABILITA\u2019 PENALE ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO VOLTO ALLA CONCILIAZIONE OBBLIGHI ASSICURATIVI AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL\u2019ASSICURAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE \/ O DEL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Sicurezza delle cure, prevenzione e gestione del rischio<\/b><\/p>\n<p>Introduce il concetto di sicurezza delle cure quale parte costitutiva del diritto alla Salute ed alla gestione del rischio sanitario (art. 1) ; tutto il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, compresi i liberi professionisti convenzionati con il SSN, deve concorrere alla attivit\u00e0 di prevenzione del rischio sanitario; i verbali e gli atti di gestione del rischio clinico aziendale non potranno pi\u00f9 essere acquisiti o utilizzati in sede processuale; le funzioni di risk manager, oltre ai medici specialisti in igiene, potranno essere svolte oltre dai medici legali e il personale dipendente con esperienza almeno triennale e muniti di idonea formazione (Master HRM;) istituisce, in ogni Regione e Provincia Autonoma, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che raccoglie i dati sugli eventi avversi, cause, entit\u00e0, frequenza e oneri finanziari del contenzioso e li trasmette all\u2019Osservatorio Nazionale; introduce e regolamenta l\u2019Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanit\u00e0, presso l\u2019AGENAS che raccoglier\u00e0 i dati sugli eventi avversi, predisporr\u00e0 le linee di indirizzo, individuer\u00e0 misure per la prevenzione e gestione del rischio, individuer\u00e0 le necessit\u00e0 di formazione e aggiornamento<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 penale degli esercenti le professioni sanitaria Esclusione della punibilit\u00e0 per i soli casi di imperizia: &#8211; Sono rispettate le linee guida formulate e pubblicate ai sensi di legge; &#8211; Le LG siano adeguate alle specificit\u00e0 del caso concreto; La Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite (21 dicembre 2017), nella sua pi\u00f9 tipica funzione di nomofilachia, ha espresso il seguente principio di diritto: \u00abL\u2019esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall\u2019esercizio di attivit\u00e0 medico-chirurgica: a) se l\u2019evento si \u00e8 verificato per colpa (anche \u201clieve\u201d) da negligenza o imprudenza; b) se l\u2019evento si \u00e8 verificato per colpa (anche \u201clieve\u201d) da imperizia: 1. nell\u2019ipotesi di errore rimproverabile nell\u2019esecuzione dell\u2019atto medico quando il caso concreto non \u00e8 regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>nell\u2019ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee- guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificit\u00e0 del caso concreto, fermo restando l\u2019obbligo del medico di disapplicarle quando la specificit\u00e0 del caso renda necessario lo scostamento da esse; c) se l\u2019evento si \u00e8 verificato per colpa (soltanto \u201cgrave\u201d) da imperizia nell\u2019ipotesi di errore rimproverabile nell\u2019esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altres\u00ec del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficolt\u00e0 tecniche dell\u2019atto medico\u00bb. Non esistono definizioni normative di negligenza, imprudenza e imperizia per le quali normalmente si intende &#8211; Negligenza: condotta omissiva di trascuratezza, dimenticanza, scarsa sollecitudine ad attivarsi(es. medico che dimentica una garza o un ferro chirurgico nell\u2019addome del paziente o non controlla la data di scadenza del farmaco usato);<\/li>\n<\/ol>\n<p>Imprudenza: condotta attiva senza l\u2019adozione di adeguate cautele, compito con avventatezza, violazione di un a regola di condotta, con obbligo di non realizzare una azione o di adottare, nell\u2019eseguirla, precise cautele (medico che invece di indirizzare l\u2019ammalato da una specialista esegua, senza averne le capacit\u00e0, un intervento particolarmente impegnativo; chirurgo che operi pur non essendo in perfette con) Imperizia: insufficiente attitudine a svolgere un\u2019attivit\u00e0 che richiede specifiche conoscenze di regole scientifiche e tecniche dettate dalla scienza e dall\u2019esperienza, pertanto identificabile con una preparazione insufficiente, assenza di cognizioni fondamentali e indispensabili per l\u2019esercizio della professione medica , incapacit\u00e0 tecnica.<\/p>\n<p><b>Conseguenze del doppio binario di responsabilit\u00e0<\/b><\/p>\n<p>L\u2019obiettivo perseguito con la previsione del doppio binario \u00e8 quello di canalizzare le azioni risarcitorie nei confronti della solo struttura sanitaria anche se in via di principio NON E\u2019 ESCLUSO che il paziente danneggiato possa agire nei confronti anche del medico o solo del medico.<\/p>\n<p>RESPONSABILITA\u2019 CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA ONERE DELLA PROVA: E\u2019 LA STRUTTURA A DOVER PROVARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO O CHE L\u2019EVENTO DANNOSO DERIVA DA UN FATTO A LUI NON IMPUTABILE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TERMINE DI PRESCRIZIONE : DECENNALE<\/p>\n<p>RESPONSABILITA\u2019 EXTRACONTRATTUALE DELL\u2019ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA<\/p>\n<p>ONERE DELLA PROVA: il paziente a dover provare la colpa dell\u2019esercente la professione sanitaria, il nesso causale tra condotta ed evento e il danno.<\/p>\n<p>TERMINE DI PRESCRIZIONE : QUINQUENNALE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Riassumendo la legge Gelli-Bianco interviene sui seguenti settori<\/strong>:<\/p>\n<p>Sicurezza delle cure<\/p>\n<p>Documentazione sanitaria<\/p>\n<p>Linee guida<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 penale<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 civile<\/p>\n<p>Obbligo di assicurazione<\/p>\n<p>Norme varie (ctu e perizia)<\/p>\n<p>IL MEDICO CHE OPERA NELLA STRUTTURA PUBBLICA\/PRIVATA RISPONDE A TITOLO DI RESPONSABILITA\u2019 EXTRACONTRATTUALE CON TERMINE DI PRESCRIZIONE DI 5 ANNI E INVERSIONE DELL\u2019ONERE DELLA PROVA;<\/p>\n<p>OBBLIGO PER TUTTI GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA DI STIPULARE UNA ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE A PROPRIO CARICO PER GARANTIRE L\u2019AZIONE DI RIVALSA<\/p>\n<p>L\u2019AZIONE DI RIVALSA E\u2019 LIMITATA AI CASI DI DOLO O COLPA GRAVE E IN CASO DI COLPA GRAVE E\u2019 LIMITATA AL TRIPLO DELLO STIPENDIO ANNUO LORDO RIMANE PER LA RESPONSABILITA\u2019 CONTRATTUALE A CARICO DELLE AZIENDE CON TERMINE DI PRESCRIZIONE DI 10 ANNI e INVERSIONE DELL\u2019ONERE DELLA PROVA<\/p>\n<p>IL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA formate e pubblicate ai sensi di legge ESONERA DALLA RESPONSABILITA\u2019 PENALE per IMPERIZIA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>twitter@CimopItalia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo gli atti dell&#8217;assemblea medici dello scorso 15 gennaio alla Fondazione Poliambulanza: RINNOVO CCNL Andamento delle trattative Carmela De Rango SEGRETARIO NAZIONALE CIMOP Confederazione Italiana Medici Ospedalit\u00e0 Privata Avv. 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