È giunta notizia a questa segreteria Nazionale che alcune strutture sanitarie, aderenti a codesta Associazione, in previsione dello Sciopero Nazionale del prossimo 28 Gennaio, hanno predisposto un organigramma che prevede la presenza dei medici in modo tale da impedire a molti di loro di partecipare allo sciopero, e pertanto di esercitare il loro diritto di astensione, costituzionalmente previsto e garantito.
Inizia così la missiva indirizzata dalla Cimop all'Aiop, alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge Sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, al Ministero Della Salute e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Ecco il testo:
”Al riguardo si richiama la necessaria applicazione dell’art. 2 dell’Accordo Nazionale 26.09.2001 di regolamentazione del diritto allo sciopero nell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, validato dalla Commissione di Garanzia con delibera 13.01.2001 n. 01/155 e recepito dall’articolo 62 del CCNL Aris Aiop/CIMOP 19.1.2005, applicato dalle associate AIOP. Tale disposizione pattizia specifica, come requisiti indispensabili ad assicurare i servizi essenziali da preservare durante l’asten- sione del lavoro, solo ed esclusivamente:
A1) ASSISTENZA D’URGENZA − Pronto soccorso medico e chirurgico; − Rianimazione, terapia intensiva; − Unità coronariche; − Assistenza ai grandi ustionati; − Emodialisi; − Prestazioni di ostetricia, connesse ai parti; − Medicina neonatale; − Servizio ambulanze, compreso eliambulanze; − Servizio trasporto infermi.
A2) ASSISTENZA ORDINARIA − Servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; − Unità spinali; − Prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; − Assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; − Assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliari ed in casa protetta; − Assistenza neonatale; − Attività farmaceutica, concernente le prestazioni indispensabili; − Supporto attivo di prestazioni specialistiche, diagnostiche, di laboratorio e trasfusionali indispensabili alle suddette prestazioni.
A3) ATTIVITA’ SANITARIE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO − Accettazione nei ricoveri d’urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti; − Servizi della direzione sanitaria in prossimità di consultazioni elettorali, adempimenti ex legge 104/1992 e altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge. Ne deriva che l’applicazione dei medici, nella data del 28 Gennaio p.v., a qualunque altra attività non ricompresa nell’elenco tassativo sopra riportato sarà illegittima e passibile di essere oggetto di ricorso ex art. 28 L. n. 300/70, finalizzato alla repressione di comportamenti antisindacali. Nel contempo si rammenta che ai rappresentanti aziendali, responsabili delle relative disposizioni di servizio illegit- time, potranno essere irrogate le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 4, comma IV, L. 146/1990.
Si precisa inoltre che, all’erogazione delle sole e tassative prestazioni di cui sopra potrà essere applicato un numero di unità del personale medico non superiore al contingente indicato dall’art. 3 della medesima fonte negoziale citata, che stabilisce: In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
Dunque, non può essere applicato all’erogazione delle prestazioni, di cui alla lettera A2, un contingente di medici diverso da quello in servizio nei giorni festivi, sotto pena della medesima repressione e sanzioni più sopra ricordate. Si ricorda infine che i nominativi dei medici contingentati devono essere obbligatoriamente comunicati, entro lo spi- rare del quinto giorno anteriore la data dello sciopero, e che i lavoratori interessati, ove possibile, hanno diritto ad essere sostituiti a loro richiesta.
Orbene, risulta a questa OS che in molte strutture le Direzioni hanno “precettato” i medici in numero abnorme rispetto alla effettiva esigenza di erogazione delle “prestazioni indispensabili”. A puro titolo di esempio, si sta registrando il fatto che molte strutture non hanno sospeso l’effettuazione delle attività operatorie (anche se non urgenti). Addirittura, nelle strutture prive di Pronto Soccorso non si è neppure previsto di sospendere i ricoveri, il che è semplicemente incredibile, denotando un evidente e chiaro intento di boicottaggio del diritto di sciopero, che questa Organizzazione non mancherà di far rilevare in tutte le sedi più opportune, comprese quelle giudiziarie.
Si invita pertanto AIOP, e si diffidano le strutture ad essa associate, affinché rivedano le previsioni di organizzazione delle attività ospedaliere per il giorno 28, preavvertendo che nei casi in cui si ravvedano violazioni della normativa vigente, si provvederà alla tutela dei medici e del loro diritto di sciopero in tutte le sedi, e informando anche le autorità competenti in materia di garanzia prevista dalla legge 146/1990. Le considerazioni di cui sopra valgono anche per i liberi professionisti e per le prestazioni di medici dipendenti rese, in quella giornata, in regime di libera professione, e ciò per quanto previsto dall’art. 2bis della medesima legge.
Questa Segreteria Nazionale eserciterà capillarmente verifiche e controlli in ogni struttura al fine di monitorare le eventuali violazioni del diritto di sciopero che si dovessero verificare. Alla spettabile commissione di Garanzia la presente è inviata per opportuna conoscenza e per il più ampio ed efficace esercizio dei compiti di istituto.”
