La Cimop al Ministero del Lavoro: fare chiarezza sull’orario di lavoro dei medici nelle case di cura

2 Dic 2015 | Ultimissime

polettiInterpellanza della Cimop al Ministero del Lavoro: la confederazione guidata dal dott. Fausto Campanozzi chiede chiarimenti al dicastero retto dal Ministro Poletti in merito alla non chiarezza della legge sulla applicabilità delle norme anche nelle case di cura private accreditate, prestando così il fianco ad interpretazioni difformi e talvolta opposte. Ecco il testo.

Il sottoscritto dott. Fausto Campanozzi, segretario nazione della CIMOP (Confederazione Italiana Medici Ospedalità privata), organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, nonché firmataria del CCNL per il personale medico dipendente da Case di cura, IRCSS, presidi e Centri di riabilitazione, sottoscritto unitamente a AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) e Fondazione Don C. Gnocchi, è con la presente a formulare, ex art. 9 Decreto Legislativo n. 124/2004, come modificato dal Decreto Legge n. 262/2006,
Istanza d’interpello per conoscere il parere di Codesta Direzione in ordine alla corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 14 (Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185) della legge 30 ottobre 2014 n. 161, entrata in vigore il 25 novembre 2015.

Il CCNL CIMOP, sottoscritto in data 19 gennaio 2005, all’art. 13 (Orario di lavoro), comma 5, recita testualmente:
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il medico ha diritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, salve ulteriori deroghe stabilite in sede di contrattazione aziendale con la RSM Cimop sulla base di peculiari situazioni locali.

Si era in tal modo realizzata una deroga all’art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, ma in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17, 1° comma, della medesima disposizione legislativa, che recita:
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.

Con l’entrata in vigore della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, il comma 3, seconda parte, dell’art. 14 prevede la decadenza delle disposizioni contrattuale in deroga alla normativa del D.Lgs. 66/2003:
Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell’articolo 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.

In tale disposizione di legge viene citato l’art. 17, comma 6-bis (Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori), ma non anche il 1° comma dell’art. 17, che pertanto è tuttora in vigore.

Un ulteriore punto, che ha sollevato e solleva dubbi interpretativi, è se nel “personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale“, di cui all’art. 14 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, rientrano anche i medici che operano nelle strutture sanitarie private accreditate.

Questa Organizzazione sindacale, in ordine alla pluralità di pareri, anche autorevoli, e tra di loro per lo più contrastanti, ritiene doveroso rivolgere a Codesta Direzione generale una istanza d’Interpello per conoscerne l’autorevole parere.