Interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di diritto al mantenimento alle ferie arretrate o all'indennità sostitutiva delle stesse alla cessazione del rapporto di lavoro
(Corte di Cassazione, ordinanza 2 luglio 2020 n. 13613).
Permanenza del diritto alle ferie arretrate, e quindi alle corrispondenti indennità, al termine del rapporto, se il datore di lavoro non ha tempestivamente messo in grado il dipendente di fruirne, all'occorrenza invitandolo a goderne, rappresentandogli, in mancanza, le conseguenze negative.
La fattispecie oggetto della decisione della Suprema Corte riguardava il caso di un dirigente medico, direttore di una struttura complessa che, alla cessazione del rapporto, aveva chiesto il pagamento della indennità sostitutiva di un cospicuo numero di ore di ferie arretrate, mai godute.
L'azienda aveva risposto negativamente sostenendo che, trattandosi di dirigente medico, ben avrebbe potuto lui stesso organizzare il reparto in modo da godere delle dovute ferie: in sostanza l'azienda sosteneva che il dirigente medico avrebbe dovuto dolersi solo verso se stesso per la mancata fruizione delle ferie.
La Corte ha respinto le motivazioni addotte dall'azienda, affermando il principio secondo cui, anche se è vero che il dirigente medico di una struttura complessa è colui che organizza per altri e per sé il reparto, è comunque onere dell'impresa dimostrare di aver messo il dirigente nelle condizioni di fruire delle fer ie, nonché di averlo invitato a goderne tempestivamente, con l'avvertimento che nel caso non si fosse adoperato per fruirne avrebbe perso definitivamente il diritto.
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