Contratto Aris-Cimop, ecco le precisazioni dello studio Costantino

28 Ott 2020 | In primo piano, Ultimissime

Preliminarmente, con riferimento al tempo parziale, si conferma che le ore di lavoro supplementare - cioè quelle prestate oltre l'orario concordato individualmente e sino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno - sono retribuite con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria (ciò vale sia per il lavoro diurno, sia per il lavoro notturno sia per il lavoro diurno festivo).

Relativamente, poi, al lavoro straordinario l’art. 19 precisa che – in ragione della qualifica dirigenziale - eventuali protrazioni dell’orario si intendono compensate dal trattamento economico complessivo nonché dalla retribuzione di risultato laddove esistente; infatti l'orario eccedente le 38 ore settimanali per i medici a tempo pieno e le 32 per quelli a tempo definito, darà luogo alla retribuzione straordinaria solo nei casi di prestazione lavorativa resa durante la pronta disponibilità e/ o di autorizzazione scritta da parte della direzione o del superiore gerarchico. Scompare il riferimento al lavoro supplementare e, di conseguenza, per i medici a tempo definito, eventuali protrazioni dell’orario (oltre le 32) saranno trattate come ore di lavoro straordinario ovviamente alle condizioni e con i limiti sopra indicati.

Con riferimento, poi, al trattamento di malattia disciplinato all’art 26 del ccnl, si precisa che tutti i medici in servizio alla data di sottoscrizione del contratto collettivo (e cioè al 7 ottobre 2020) dovranno essere inquadrati, ai fini previdenziali, come dirigenti, con contestuale riduzione dell’aliquota contributiva dovuta all’Inps; ne consegue che, per effetto del nuovo inquadramento contributivo, la retribuzione dovuta ai dirigenti medici per gli eventi morbosi sarà totalmente a carico delle strutture, senza alcun intervento da parte dell’Inps.

Quanto ai criteri per la determinazione del quadriennio mobile sul quale conteggiare i 365 giorni di assenza per malattia per i quali è previsto il pagamento dell’intera retribuzione globale come indicato nell’art. 26, si precisa che il calcolo va effettuato, a ritroso, partendo dal giorno iniziale dell’evento morboso, aggiungendo, poi, le giornate di assenza dell’evento stesso; ne consegue che, riprendendo l’ipotesi prospettata nella nota, in caso di malattia con decorrenza 1° ottobre 2020 e con prognosi di 10 giorni, il calcolo dei 365 giorni di assenza, oltre i quali il dirigente non avrà più diritto alla retribuzione, dovrà essere effettuato con riferimento al quadriennio 1° ottobre 2016 – 1° ottobre 2020 (ovvero i 4 anni precedenti all’inizio della malattia), aggiungendo alle assenze registrate nel predetto arco temporale i 10 giorni del nuovo evento.

Diversamente, nel computo dei 540 giorni relativi al c.d. periodo di comporto non devono essere incluse le giornate di assenza relative all’evento in corso.

Infine, con riferimento alle assenze per gravi patologie si precisa che in tali giornate il dirigente medico ha diritto all’intera retribuzione, e ciò anche se nel quadriennio di riferimento sia stato già raggiunto il limite massimo di 365 giorni di assenza per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione globale.

Ciò detto si precisa, inoltre, che le indennità specifiche di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 40 sono da considerarsi quali elementi di paga fissi e ricorrenti e elementi “variabili”, e come tali rientranti nel concetto di retribuzione costante, utile a tutti gli effetti (con esclusione della tredicesima mensilità) e non solo ai fini del calcolo del TFR.

Quanto, alla paga giornaliera e oraria si conferma che il coefficiente per la determinazione del valore orario – calcolato, con riferimento al tempo pieno, moltiplicando la media dei giorni lavorativi in un mese (cioè 26) per 6,33 – è stato approssimato a 165 (anziché 164,58). Lo stesso discorso vale per il tempo definito in relazione al quale il suddetto coefficiente è 139 e non 138,58.

Pertanto, analizzando esemplificativamente la figura del dirigente di struttura complessa a tempo pieno, il quale percepisce una retribuzione mensile (senza esclusività) pari ad euro 5612,00, il calcolo del valore orario andrà effettuato nel seguente modo: (5612,00/165= 34,01).

Per il tempo definito, invece, il valore orario è stato mutuato dal tempo pieno e ciò al fine di determinare l’equiparazione di tale coefficiente nelle due tipologie di rapporto sanando, in tal modo, una anomalia dei precedenti contratti collettivi (esempio relativo alla figura del dirigente di struttura complessa: 34,01 x 139=4727,39 approssimato a 4.727,00).

Da ultimo si precisa che gli effetti giuridici del ccnl decorrono dalla data della sottoscrizione (ovvero dal 7 ottobre u.s.) mentre la sola applicazione dei valori economici retroagisce al 1° luglio 2020.

Avv. Giovanni Costantino