Pubblichiamo l'intervento che l'avv. Giovanni Costantino ha tenuto in occasione del convegno Cimop dello scorso 25 settembre a Roma.
In premessa occorre puntualizzare che questo intervento ha un obiettivo pedagogico più filosofico che nozionistico: non ascolterete un’esposizione esplicativa sul significato delle norme, ma piuttosto alcune riflessioni sulla loro origine e ragion d’essere.
Il nuovo ccnl – senza ombra di dubbio – rappresenta un punto di svolta storico per i medici delle strutture sanitarie private.
Si tratta di un accordo innovativo e molto complesso, la cui disciplina normativa, attraverso l’introduzione della qualifica dirigenziale, realizza una sostanziale uniformizzazione del rapporto di lavoro dei medici della sanità privata con quello dei medici del SSN.
L’uniformità di inquadramento tra medici pubblici e medici privati è venuta meno nel lontano 1992, quando venne introdotta per i medici pubblici la qualificazione di dirigente di primo livello e di dirigente di secondo livello, mentre ai medici del settore privato si continuò a mantenere le qualifiche di primario, aiuto ed assistente.
All’alba dei 30 anni dall’introduzione della dirigenza medica, ed all’esito di una riflessione che certamente non può definirsi sbrigativa e superficiale (quanto meno per i tempi che sono occorsi) la dirigenza arriva anche per i medici dell’area privata.
Devo essere un po' più preciso, perché in quel che ho detto ci sono due inesattezze:
Aiop non ha ancora firmato il ccnl, quindi molti medici della sanità privata questo grande cambiamento non l’hanno ancora conosciuto;
una parte dei medici del settore privato (ovvero i medici degli ospedali classificati) è arrivata da tempo alla qualifica di dirigente, e forse proprio per questo il traguardo raggiunto dai medici del ccnl Cimop assume un rilievo ancor maggiore perché questo contratto – con il recepimento della dirigenza e l’adeguamento delle norme alla dirigenza collegate (delle quali parleremo appresso) – è diventato applicabile a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie di diritto privato, nessuna esclusa, quindi anche agli ospedali classificati!
Ciò si evince inequivocabilmente comparando l’art. 1 del vecchio e del nuovo testo.
Il precedente articolo 1 recitava: Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le case di cura private, i centri di riabilitazione, gli irccs, i presidi e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
Il nuovo articolo 1, invece, sostituisce la descrizione dettagliata delle tipologie di strutture cui si applica il ccnl, introducendo una definizione più ampia: Il presente contratto disciplina i rapporti intercorrenti tra le Strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali di diritto privato ed i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
All’ascoltatore attento non può sfuggire il grande significato di una tale modifica: questo ccnl è oggi applicabile in tutte le strutture che operano nel campo sanitario e sociosanitario privato, quindi anche in strutture che prima erano soggette ad un diverso contratto collettivo!!
Né rappresenta un ostacolo la parte normativa del nuovo ccnl, perché questa è stata modificata, sistematizzata, adeguata, proprio nell’ottica di essere applicabile a strutture ospedaliere ed ai medici che in esse operano, con una regolamentazione che (oltre al resto) introduce appunto:
la dirigenza,
le funzioni e gli incarichi conferibili ai medici,
le fattispecie di incompatibilità,
il rapporto di esclusività.
Questo ccnl, oggi, è assolutamente compatibile con l’introduzione di una norma di legge che voglia estendere anche ai medici dell’area privata il riconoscimento dell’equiparazione dei titoli e dei servizi: chi gestisce il potere legislativo non può più sostenere, quindi, che il riconoscimento dell’uniformità tra medici del SSN è impedita dalla diversa regolamentazione, dal diverso inquadramento, dalla diversa qualifica.
Le modifiche più rilevanti del nuovo ccnl sono rinvenibili agli articoli 7, 8, 15, 16 e 17.
Infatti, in quelle pagine sono contenute le vere innovazioni, quelle che mutano la configurazione del ccnl e lo rendono effettivamente compatibile con la normativa pubblicistica, intendendo per tale quella disciplinata dalla legge 502/92 (e s.m.) e dal ccnl del comparto pubblico.
Di cosa si occupano gli articoli del ccnl teste citati?
Gli articoli 7 e 8 introducono la dirigenza e la tipologia degli incarichi conferibili: struttura complessa, struttura semplice, alta specializzazione e incarico professionale per i medici fino a 5 anni di servizio.
L’articolo 15 definisce il regime delle incompatibilità, l’articolo 16 regolamenta le modalità di svolgimento della libera professione e l’articolo 17 (in stretto collegamento logico-funzionale con l’art.16) introduce il principio dell’esclusività del rapporto e le condizioni per l’erogazione dell’indennità.
La qualificazione dirigenziale dei medici della sanità privata era davvero non più procrastinabile.
Semmai c’è da chiedersi per quali ragioni le parti hanno atteso circa 30 anni prima di inserire nel ccnl l’inquadramento di dirigente, pur nella consapevolezza che la previsione della dirigenza avrebbe:
incrementato il prestigio dei medici della sanità privata (non più civilisticamente considerati impiegati ma dirigenti);
semplificato il processo normativo di estensione dell’equiparazione dei titoli e dei servizi;
favorito il recepimento delle disposizioni di cui al d.lg.vo 502/92 e successive modifiche e integrazioni.
A dire il vero, per quel che posso capire, gli ostacoli erano duplici:
i datori di lavoro mantenevano un’impostazione ancora piuttosto padronale e guardavano con molta perplessità all’eventualità di conferire incarichi di rilievo ai propri medici (come sarebbe dovuto accadere una volta che i medici fossero stati qualificati dirigenti);
i medici, per contro, non fidandosi dei propri datori di lavoro, temevano che l’inquadramento dirigenziale avrebbe reso molto più precaria la stabilità del rapporto di lavoro.
I meno giovani di voi ricorderanno forse un mio intervento al Convegno Cimop del 2008 dal titolo “Il precariato dei medici nell’ospedalità privata accreditata”, quando - in un silenzio tombale che sapeva tanto di disapprovazione assoluta - invitai tanto i datori di lavoro quanto i medici ad accogliere la sfida della dirigenza.
Oggi le cose sono cambiate e - se da un canto la classe imprenditoriale è maturata - d’altro canto nel nuovo ccnl abbiamo introdotto una clausola di mediazione che - in materia di recesso dal rapporto di lavoro - assicura ai medici già in servizio le stesse regole esistenti per i lavoratori non dirigenti.
Non vale, per contestare queste considerazioni, la considerazione che l’equiparazione dei titoli e dei servizi sarebbe possibile solo in caso di accesso all’impiego previo concorso e non previa chiamata diretta.
Questa, infatti, è la situazione in cui versano da anni gli ospedali classificati e gli irccs, che hanno al loro interno medici con i titoli e i servizi equiparati (se assunti per il tramite di pubblici concorsi) e medici con i titoli e i servizi non equiparati (se assunti per chiamata diretta).
Tale dicotomia non impedisce tuttavia al sistema di restare in equilibrio, perché, se da un lato le strutture sanitarie possono comunque e legittimamente utilizzare entrambe le formule d’ingaggio (concorso o chiamata diretta), d’altro lato si offre ai medici assunti per concorso l’opportunità di poter accedere in futuro alle strutture del SSN, anche per mobilità.
Si potrebbe obiettare che, di tal fatta, l’equiparazione dei titoli è beneficio che potrà essere goduto solo dai medici che - d’ora in avanti - saranno ingaggiati per il tramite di pubblici concorsi, e che i medici in servizio di nulla godranno al riguardo.
Vero.
Purtuttavia, sarebbe sempre possibile provare ad ottenere dal Ministero l’autorizzazione alla effettuazione dei concorsi riservati in sanatoria, per consentire il riconoscimento dell’equiparazione dei titoli e dei servizi anche ai medici che in passato sono stati assunti per chiamata diretta (procedura, questa, già utilizzata da diversi ospedali classificati e da diversi irccs).
Certo, si obietterà ancora:
ciò potrà essere possibile solo dopo che una legge dello Stato avrà esteso anche ai medici delle case di cura il diritto all’equiparazione dei titoli e dei servizi;
è assolutamente necessario che il Ministero autorizzi i concorsi riservati in sanatoria;
l’equiparazione, per i medici già assunti, decorrerà solo dopo il concorso riservato.
Tutte considerazioni corrette, legittime.
Eppure, come in tutte le grandi conquiste, se mai si inizia il cammino, di sicuro mai si arriva. E senza l’introduzione della dirigenza nel nostro ccnl, il cammino non avrebbe potuto avere inizio.
La norma di legge più rilevante in materia di incompatibilità è l’art.4 co. 7 della legge 412/91, che recita: “Con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti di lavoro anche di natura convenzionale con il SSN”; questa disposizione è stata poi integrata dall’art.1 co.5 della legge 662/96, che ha spiegato che essa è da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate.
In ragione di queste due disposizioni, che oggi (con l’adozione di una normativa contrattuale più vicina ai principi del d.lg.vo 502/92) sono destinate ad assumere maggior rilievo, è stato necessario specificare inequivocabilmente nel ccnl che:
per i medici esclusivisti, sussiste un assoluto divieto di instaurare altri rapporti lavorativi;
per i medici non esclusivisti, gli altri rapporti professionali non possono determinare conflitto di interessi con il datore di lavoro.
Queste due puntualizzazioni hanno la finalità di uniformare le regole pubblicistiche sull’incompatibilità (sopra esposte) alle regole privatistiche che impongono al lavoratore un rigoroso divieto di agire in conflitto di interessi con il datore di lavoro.
La nuova architettura contrattuale ha quindi mantenuto in equilibrio il principio dell’incompatibilità (così come espresso dalle due leggi finanziarie per il 1992 e per il 1997) con le legittime aspettative dei medici con rapporto non esclusivo, che hanno la possibilità di svolgere attività professionale in altre strutture purché non si determinino situazioni violative del codice civile (l’art. 2105 c.c. impone al lavoratore di non agire in concorrenza con il datore di lavoro).
Il ponte è stato costruito, ora bisogna profondere il massimo impegno affinché esso regga alle sollecitazioni (giudiziarie, politiche, sociali) che inevitabilmente arriveranno.
Ho fatto un paio di riferimenti all’esclusività del rapporto di lavoro, così entrando proprio nel cuore della nuova struttura normativa del ccnl.
Abbiamo varato una regolamentazione del rapporto di lavoro esclusivo assolutamente compatibile con le disposizioni del decreto legislativo 502, avendo cura tuttavia di non uniformarci passivamente a quel decreto, ma cercando di migliorarne l’utilizzabilità e di aumentarne la flessibilità in tutte le parti in cui ciò è stato possibile.
In tale prospettiva, il nuovo ccnl:
al momento dell’assunzione rimette al datore di lavoro la scelta se il rapporto di lavoro debba essere esclusivo o non esclusivo;
in caso di rapporti già esistenti, lascia al medico (purché a tempo pieno) l’opzione per il rapporto esclusivo o non esclusivo;
consente al medico, ogni anno, di passare dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo;
rimette all’accordo tra le parti la scelta di passare dal rapporto non esclusivo al rapporto esclusivo.
Nel rispetto del d.lg.vo 502/92, insieme al rapporto esclusivo il nostro contratto ha introdotto anche l’indennità di esclusività, che evidentemente sarà corrisposta ai soli dirigenti medici che svolgeranno la loro attività con rapporto esclusivo.
Così come tra incompatibilità e rapporto esclusivo esiste uno strettissimo collegamento funzionale, allo stesso modo la regolamentazione della libera professione si sviluppa quale logica conseguenza delle disposizioni in tema di dirigenza.
Bisogna immaginare un unico circuito virtuoso che collega la dirigenza al rapporto esclusivo, passando per l’incompatibilità e la libera professione: ognuno di questi istituti si regge e poggia sugli altri e negli altri trova la sua ragion d’essere.
Tant’è vero che:
la libera professione intramuraria può essere esercitata soltanto da medici con rapporto di lavoro esclusivo;
la libera professione extramuraria è invece riservata ai medici con rapporto di lavoro non esclusivo, sempre a condizione che non si verifichino conflitti d’interesse;
è stato dato ampio spazio anche ad un tertium genus, la libera professione istituzionale, che è quella svolta dai medici esclusivisti e a tempo pieno a favore di pazienti che - senza scegliere il professionista - si rivolgono direttamente alla struttura sanitaria per richiedere prestazioni in regime di solvenza.
Il quadro è completo.
Abbiamo la qualifica dirigenziale, con un sistema di funzioni e incarichi del tutto sovrapponibile a quello dei colleghi del SSN.
Abbiamo una regolamentazione dell’incompatibilità, che tiene conto dei principi di legge e dei diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dirigenti medici.
Abbiamo l’esclusività del rapporto, che si pone quale opportunità e non quale obbligo in capo ai medici, ed abbiamo anche una specifica indennità economica.
Abbiamo una completa regolamentazione della libera professione, del tutto coerente con quella applicabile ai medici del SSN.
Oggi nessuno potrà opporre che il quadro normativo rende impossibile l’equiparazione dei titoli e dei servizi: siete pronti per la prossima conquista?
@CimopItalia
