Berruti

Contratto collettivo nella sanità privata, l’intervento dell’avv. Berruti

Pubblichiamo l’intervento dell’avv. Mario Berruti, consulente legale della Cimop, in occasione del seminario “Il nuovo contratto nelle strutture sanitarie private: prospettive per sindacati e aziende”, organizzato a Roma dalla Cimop il 25 settembre scorso.

Il lavoro straordinario

Domanda:

Con il passaggio alla qualifica di Dirigente, è cambiato qualcosa in tema di retribuzione di lavoro straordinario? Il contratto collettivo regolamenta la materia, ma vorrei avere chiarimenti, perché so che i dirigenti non hanno diritto allo straordinario retribuito.

Risposta

Il tema è indubbiamente interessante: i dirigenti hanno diritto al compenso per lavoro straordinario?

È noto, infatti, che il personale direttivo non è sottoposto ai limiti di legge relativi all’orario di lavoro, stabiliti per le altre categorie di lavoratori, in ragione dell’elevato grado di autonomia nella gestione della propria attività lavorativa, anche in relazione ai tempi della stessa.

Tra l’altro l’articolo 1 del Regio Decreto Legge. 692 del 1923 (tuttora in vigore), e l’articolo 17 del Decreto Legislativo 66 del 2003 hanno escluso il dirigente dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro.

Così, tale personale non ha di norma diritto, in caso di prestazione di lavoro straordinario, al relativo compenso.

Sicché non vi è un rigido controllo sul dirigente sulle ore effettivamente dal medesimo lavorate: può essere che il dirigente lavori un giorno di più, e un altro di meno: ciò che conta è che eserciti i suoi compiti dirigenziali con soddisfazione per il datore di lavoro: l’importante è che diriga.

Tale principio incontra, però, due eccezioni.

Prima eccezione. La Corte di Cassazione ha affermato che vige sì il principio secondo cui il dirigente non ha diritto ad alcun compenso per il lavoro extra che compie, ma tale principio non può essere assoluto, perché la prestazione, appunto extra, non deve eccedere i limiti della ragionevolezza.

Ora, sulla esatta definizione, o meglio “quantificazione” di questo limite, la Corte dichiara che è rimessa alla discrezionalità del singolo giudice, e quindi il diritto o meno dipende dal giudice.

La Corte, tuttavia, ha espresso un altro concetto, o meglio strumento di misurazione del limite. Ha infatti affermato che, perché possa ritenersi superato il limite di ragionevolezza, il carattere particolarmente gravoso e usurante non deve essere inteso nel senso che l’attività prestata dal lavoratore debba essere tale da portare, prima o poi, alla rovina psico-fisica del lavoratore stesso, è sufficiente che essa sia complessivamente più gravosa rispetto a quella normalmente prestata dal personale direttivo dell’azienda”.

Seconda eccezione. La Corte di Cassazione ha affermato, poi, che anche il dirigente ha diritto ad un compenso quando il contratto collettivo o la prassi aziendale o il contratto individuale fissano un orario normale di lavoro. Se il dirigente supera tale orario ha diritto ad un compenso maggiorato.

Di conseguenza la protrazione continuativa e quotidiana rispetto al normale orario di lavoro della prestazione da parte del dirigente costituisce a tutti gli effetti lavoro retribuito come straordinario.

Ma anche a questo c’è un limite: secondo la Corte il diritto al compenso esiste sempre che la protrazione di orario sia stata autorizzata dal datore di lavoro.

E veniamo alla norma del contratto collettivo:

Art.19 – Lavoro straordinario

In considerazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti, eventuali protrazioni dell’orario s’intendono compensate dal trattamento economico complessivo nonché dalla retribuzione di risultato laddove esistente.

Trattasi di una dichiarazione di principio, in linea con quanto abbiamo sopra detto in tema di esclusione del dirigente dalla disciplina sul lavoro straordinario; nulla di più.

Ma lo stesso contratto collettivo prevede un preciso orario di lavoro, per cui ricadiamo nella ipotesi, o eccezione, B) di cui abbiamo detto sopra.

Ed infatti l’art.14, in tema di orario di lavoro prevede che

Il dirigente medico assicura la propria prestazione:

– a tempo pieno, per 38 ore settimanali;

– a tempo definito per 32 ore settimanali

Quindi il dirigente medico ha un orario di lavoro ordinario prefissato: se un medico dovesse lavorare meno di 38 ore, gli verrebbe decurtato lo stipendio.

E se lavora di più?

Vediamo che cosa dice il contratto:

L’orario eccedente le 38 ore settimanali per i medici a tempo pieno e le 32 per quelli a tempo definito darà luogo a retribuzione straordinaria solo nei seguenti casi:

– prestazione lavorativa durante la pronta disponibilità;

– autorizzazione scritta della direzione o del superiore gerarchico.

Il tema vero, quindi, è la previsione di una autorizzazione scritta a lavorare di più, oltre le 38 ore.

È questa una previsione, quella della autorizzazione, che forse poteva anche essere omessa (ma è sempre meglio essere precisi), perché quello della autorizzazione è un principio che vale per tutti i lavoratori, dirigenti e non.

Evidentemente, con quella precisazione (autorizzazione scritta), quanto meno nelle intenzioni di parte datoriale, si sono volute evitare situazioni di un eccesso di “ore di presenza in struttura” non del tutto giustificate. Credo sia così.

Il tema dell’autorizzazione

Il contratto collettivo, quindi, prevede la forma scritta dell’autorizzazione, e questo è ovviamente un rafforzativo.

Mi chiedo se ottenere una autorizzazione scritta sia sempre possibile: pensiamo al chirurgo in sala operatoria, che incontra complicanze, che comportano l’allungamento dei tempi del suo impegno in sala. Che fa? Va a cercare il Direttore sanitario, magari in orari extra lavorativi, o il Primario che è in vacanza?

Io ritengo che sia possibile chiedere ed ottenere il pagamento del lavoro straordinario, anche in assenza di un’autorizzazione preventiva del superiore, nel caso in cui, leggo da una sentenza:

la prestazione di lavoro straordinario del dipendente, che abbia protratto la propria attività oltre l’ordinario lavoro di servizio, sia stata determinata da un preciso obbligo di legge o da esigenze indispensabili o indifferibili o urgenti, come nel caso di prestazioni rese in seguito a situazioni di emergenza.

Alcuni sostengono che l’autorizzazione possa essere anche tacita: sarebbe infatti sufficiente che il datore di lavoro sia a conoscenza dello svolgimento del lavoro straordinario ad opera del dipendente e non vi si da parte sua una opposizione.

In ogni caso mi pare di poter dire che la particolarità di alcune prestazioni (non tutte ovviamente) rende superflua l’autorizzazione ex ante, ossia preventiva, e tanto meno scritta, giacché la prestazione di lavoro straordinario è connaturata al particolare tipo di attività.

D’altra parte, non sarebbe ragionevole ipotizzare la necessità di avere una specifica autorizzazione scritta, che comporterebbe, necessariamente, il fermo di quegli interventi.

Va comunque valutato caso a caso.

C C N L

Art.19 – Lavoro straordinario

In considerazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti, eventuali protrazioni dell’orario s’intendono compensate dal trattamento economico complessivo nonché dalla retribuzione di risultato laddove esistente.

L’orario eccedente le 38 ore settimanali per i medici a tempo pieno e le 32 per quelli a tempo definito darà luogo a retribuzione straordinaria solo nei seguenti casi:

– prestazione lavorativa durante la pronta disponibilità;

– autorizzazione scritta della direzione o del superiore gerarchico.

Nelle suddette ipotesi, il lavoro straordinario sarà retribuito (tanto per i medici con rapporto di lavoro esclusivo che per i medici con rapporto di lavoro non esclusivo) con una maggiorazione della paga oraria, pari al 20% per il lavoro diurno, al 30% per il lavoro notturno o diurno festivo e al 50% per il notturno festivo.

Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività di cui all’art. 21 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.

È ammesso il ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi disciplinate al comma 2 del presente articolo, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun dirigente; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l’interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra la Struttura e la RSM e con l’assenso del dirigente interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.

@CimopItalia

4 thoughts on “Contratto collettivo nella sanità privata, l’intervento dell’avv. Berruti”

  1. Cristina ha detto:

    Buon giorno. La presente per ricordare che il contratto collettivo NON è stato firmato da AIOP, pertanto una grossa parte di lavoratori della sanità privata non hanno alcun rinnovo da più di 15 anni del contratto per le ore ORDINARIE….figuriamoci quelle straordinarie

    1. PierSim ha detto:

      Al momento, il tema della Dirigenza e delle eventuali modifiche contrattuali, riguarda esclusivamente i medici dipendenti delle strutture associate ARIS, mentre i medici dipendenti delle strutture associate AIOP che sono la maggioranza, attendono purtroppo da 15 anni, per non parlare di quei medici dipendenti che, come previsto in alcune Regioni, hanno avuto gli incrementi retributivi dell’accordo-ponte 2008/09 solo al 50% (sic!)…

  2. massimo ha detto:

    Salve ,
    gira voce che non ci sara’ il rinnovo del contratto neanche il prossimo anno. Corrisponde al vero?
    saluti Massimo

  3. Giancarlo Peana ha detto:

    Sembra proprio che il contratto Aiop non sarà mai rinnovato. E mai ci verrà restituito il 50% dell’aumento dell’accordo ponte, nonostante sia terminato il Commissariamento, per la regione Lazio.

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